Convenzione›Parte IV
Art. 17
In vigore dal 28 mag 1957
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1. Lo Stato inviante è autorizzato ad importare nel territorio, in
esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto all'importazione od a causa di essa, mobilio, suppellettili, forniture ed altri oggetti, compresi gli autoveicoli, imbarcazioni e aeromobili, destinati esclusivamente ad uso ufficiale relativo a scopi consolari.
2. a) Il funzionario consolare, purchè soddisfi alle condizioni
specificate nel paragrafo 3 dell', ha diritto di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuta all'importazione od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali e gli altri oggetti compresi gli autoveicoli, navi, aeromobili, se tali beni sono destinati a suo uso personale o per quello dei membri della, sua famiglia con lui conviventi. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano il funzionario consolare al suo primo arrivo per prendere possesso del suo ufficio sia, ai suoi successivi arrivi e si estende alle importazioni da lui fatte durante il periodo in cui e assegnato all'Ufficio consolare.
b) L'impiegato consolare, purchè soddisfi alle condizioni
specificate nel paragrafo 3 dell', ha diritto, solo in occasione del suo primo stabilimento, ed entro tre mesi dalla data d'inizio delle sue funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto alla importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti e gli altri oggetti d'uso domestico se tali beni sono destinati esclusivamente per il suo uso personale o per l'uso dei membri della sua famiglia con lui conviventi.
3. Resta, comunque, inteso che:
a) lo Stato di residenza può esigere quale condizione per la
concessione delle esenzioni previste nel precedente articolo, che una notifica per ogni importazione o riesportazione sia presentata nel modo da esso prescritto;
b) l'esenzione di cui al presente articolo, essendo prevista solo
per gli oggetti importati per uso ufficiale o personale del funzionario od impiegato consolare, non si estende, fra l'altro, agli oggetti importati nell'interesse di terzi o per essere venduti o per altri scopi commerciali;
c) lo Stato di residenza può stabilire che l'esenzione di cui al
presente articolo non si applichi, per quanto concerne le cose cresciute, coltivate prodotte o manufatte nel suo territorio e che ne siano state esportate senza pagamento o col rimborso delle imposte o dei tributi a cui sarebbero state assoggettate se detta esportazione non fosse avvenuta;
d) nessuna delle disposizioni contenute nel presente articolo
deve essere interpretata in modo da permettere l'entrata nel territorio di un qualsiasi articolo la cui importazione sia espressamente vietata per legge.
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