ConvenzioneParte III

Art. 13

In vigore dal 28 mag 1957
. 1. Il funzionario od impiegato consolare non può essere assoggettato alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti da esso compiuti nella sua veste ufficiale, che rientrino nelle funzioni di un funzionario consolare in base al diritto internazionale come riconosciuto nel territorio, a meno che lo Stato inviante lo richieda o acconsenta al procedimento per il tramite del suo rappresentante diplomatico. 2. Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si oppongono a che il funzionario od impiegato consolare sia tenuto responsabile nei procedimenti civili nascenti da contratti da lui conclusi e che egli non abbia espressamente stipulati come rappresentante del proprio Governo ed alla cui esecuzione l'altra parte lo considerava personalmente tenuto. Resta inteso inoltre che le disposizioni del paragrafo 5 dell' non autorizzano un funzionario od impiegato consolare a rifiutarsi di esibire documenti relativi a un contratto del genere suindicato o di testimoniare in ordine allo stesso. 3. a) Il funzionario od impiegato consolare può essere richiesto di deporre tanto in procedimenti civili che penali, od in procedimenti in corso avanti a qualsiasi giurisdizione amministrativa od altro Tribunale, salvo che nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'. b) L'autorità o la corte che richieda la testimonianza di un funzionario consolare di carriera deve prendere tutte le misure ragionevoli per evitare interferenze nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali e deve, conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel territorio, raccogliere tale testimonianza, oralmente o per iscritto, presso il suo ufficio o la sua residenza. 4. Tutti gli autoveicoli, navi e aeromobili, registrati in nome del funzionario od impiegato consolare, devono essere adeguatamente assicurati contro danni a terzi. Qualsiasi azione di un terzo in ordine a tali danni sarà considerata come un'azione di responsabilità conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo, e le disposizioni del paragrafo 5 dell' non danno al funzionario od impiegato consolare il diritto di rifiutarsi di esibire documenti concernenti tale azione o di testimoniare in ordine alla stessa. 5. Il funzionario consolare di carriera, per tutto il periodo durante il quale è in possesso dell'exequatur valido o di altra autorizzazione, come pure la sua consorte ed i suoi figli minori conviventi con lui, non può essere assoggettato alle formalità prescritte dalle leggi del territorio in ordine alla registrazione degli stranieri ed al permesso di soggiorno. 6. L'impiegato consolare che non faccia funzione di funzionario consolare può essere assoggettato, purchè non sia cittadino dello Stato di residenza, alle leggi ed ai regolamenti del territorio relativi all'entrata, al soggiorno, al controllo ed all'espulsione degli stranieri.
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