Convenzione›Parte III
Art. 14
In vigore dal 28 mag 1957
.
Il funzionario consolare di carriera non può, salvo che a
richiesta o col consenso dello Stato inviante, essere assoggettato in uno dei territori dello Stato di residenza alla detenzione preventiva, riguardo ad atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, salvo che sia accusato:
a) nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell', di un reato per il quale può essere inflitta una condanna di almeno tre anni di pena detentiva;
b) nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dell', di un reato per il quale può essere inflitta una condanna di cinque o più anni di pena detentiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-14