Convenzione›Parte III
Art. 12
In vigore dal 28 mag 1957
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1. Gli archivi e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono in ogni tempo inviolabili e le autorità del territorio non possono sotto alcun pretesto esaminare o trattenere uno di essi.
2. Detti archivi, documenti e carte ufficiali devono essere tenuti separati dagli incartamenti, libri e corrispondenza dei funzionari o impiegati consolari relativi a questioni diverse. La presente disposizione non importa l'obbligo di tenere separati gli archivi e i documenti diplomatici da quelli consolari quando l'ufficio consolare ha la sua sede nei locali di una missione diplomatica.
3. Il funzionario consolare ha il diritto di comunicare col proprio
Governo, colla missione diplomatica, dalla quale dipende o con altri Consolati dello Stato inviante che sono situati nello stesso territorio a mezzo della posta, del telegrafo, del telefono e degli altri servizi pubblici; egli ha altresì il diritto di inviare o ricevere corrispondenza ufficiale per mezzo di valigie e di colli consolari sigillati che dovranno contenere solo la detta corrispondenza ufficiale; in ambedue i casi può fare uso di cifrari.
Tuttavia, qualora una delle Alte Parti Contraenti sia in guerra, tale diritto di comunicare e corrispondere con la missione diplomatica, da cui l'ufficio consolare dipende, può, se la detta missione diplomatica è situata fuori dai territori della Stato di residenza, essere sottoposto a restrizioni. Il funzionario consolare può, inoltre, comunicare e corrispondere nello stesso modo con altre missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante, o con le autorità di altri territori di detto Stato, restando inteso che, nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti sia in guerra, questi ulteriori diritti possono essere sottoposti a restrizioni.
4. La corrispondenza consolare ufficiale di cui al paragrafo 3 del presente articolo è inviolabile e le autorità del territorio non possono esaminarla o trattenerla. Alle valigie ed ai colli di cui al citato paragrafo deve essere riservato lo stesso trattamento accordato dallo Stato di residenza alle valigie diplomatiche dello Stato inviante.
5. Il funzionario od impiegato consolare ha il diritto di opporre un rifiuto alla richiesta della autorità giudiziaria o di altre autorità del territorio di esibire qualsiasi documento che si trovi nei suoi archivi o altri documenti ufficiali come pure di deporre su questioni relative alle sue funzioni d'ufficio. Tuttavia, una richiesta del genere deve essere soddisfatta, nell'interesse della giustizia, se, a giudizio del funzionario che regge l'ufficio consolare, sia possibile farlo senza pregiudizio per gli interessi dello Stato inviante.
6. Il funzionario consolare può inoltre esimersi dal fornire prove
come perito per quanto concerne le leggi dello Stato inviante.
Storico versioni
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