Convenzione›Parte III
Art. 11
In vigore dal 28 mag 1957
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1. I terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, inclusi il
mobilio e le suppellettili, occupati o posseduti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell', come pure i veicoli, navi ed aeromobili di un Consolato non possono essere assoggettati a requisizioni o ad acquartieramenti militari. Detti terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze non sono esenti da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità conformemente alle leggi del territorio tuttavia, qualora sia necessario adottare una misura del genere nei riguardi di uno dei suddetti beni, deve essere usata ogni cura per evitare interferenze nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. In aggiunta, il funzionario o l'impiegato consolare, purche, in ambedue i casi, soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 6 del presente articolo, la sua residenza, il suo mobilio e le altre suppellettili, come pure tutti i veicoli, navi ed aeromobili di sua proprietà o in suo possesso, sono esenti da qualsiasi requisizione, contribuzione od acquartieramento militare. Questo privilegio non viene esteso agli altri beni che gli appartengano. La residenza del funzionario o impiegato consolare non è esente da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità conformemente alle leggi del territorio.
3. Nel caso di espropriazione o requisizione di un Consolato o
della residenza di un funzionario o impiegato consolare, in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato di residenza prenderà secondo le leggi del territorio tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare altri alloggi adatti.
4. Inoltre, deve essere corrisposto un adeguato indennizzo per
l'espropriazione o il sequestro, pagabile al tasso ufficiale di cambio più favorevole per lo Stato inviante al momento in cui la suddetta proprietà è stata espropriata o sequestrata, in una forma liberamente convertibile nella valuta dello Stato inviante e trasferibile nello stesso, per tutti i diritti di proprietà sull'immobile sede di un ufficio consolare (compresi tutti i terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze in proprietà o in possesso esclusivamente per gli scopi indicati nel paragrafo 1 dell' di cui è titolare lo Stato inviante, o un funzionario od impiegato consolare od altre persone fisiche o giuridiche in nome e per conto dello Stato inviante. Detto indennizzo deve essere corrisposto entro un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui l'ufficio consolare o il funzionario od impiegato consolare è privato del possesso dei beni di cui trattasi.
5. Il funzionario consolare, che non è cittadino dello Stato di
residenza, e anche l'impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, sono esonerati dal servizio militare, navale, aereo, di polizia, amministrativo e di giuria popolare di qualsiasi specie.
6. Le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo
sono le seguenti:
a) che l'interessato sia un cittadino dello Stato inviante e che non abbia la cittadinanza dello Stato di residenza; e
b) che l'interessato non abbia un'attività privata lucrativa nel
territorio; e
c) che l'interessato non abbia avuto la propria residenza nel
territorio al momento della sua assegnazione presso l'ufficio consolare.
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