Convenzione›Parte II
Art. 6
In vigore dal 28 mag 1957
.
Lo Stato inviante ha la facoltà di assumere il necessario numero di impiegati nei propri uffici consolari, sia che essi abbiano la cittadinanza di detto Stato o quella dello Stato di residenza o di un terzo Stato. I funzionari consolari devono tenere informato il governo del territorio dei nomi e degli indirizzi di detti impiegati.
Il Governo del territorio indica l'autorità competente alla quale tali informazioni devono essere comunicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-6