ConvenzioneParte II

Art. 6

In vigore dal 28 mag 1957
. Lo Stato inviante ha la facoltà di assumere il necessario numero di impiegati nei propri uffici consolari, sia che essi abbiano la cittadinanza di detto Stato o quella dello Stato di residenza o di un terzo Stato. I funzionari consolari devono tenere informato il governo del territorio dei nomi e degli indirizzi di detti impiegati. Il Governo del territorio indica l'autorità competente alla quale tali informazioni devono essere comunicate.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-6

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