ConvenzioneParte II

Art. 5

In vigore dal 28 mag 1957
. 1. Lo Stato di residenza fa conoscere senza indugio alle proprie autorità competenti il nome di un funzionario consolare autorizzato a svolgere le proprie funzioni in conformita? della presente Convenzione. 2. Nella sua qualità di agente ufficiale dello Stato inviante, il funzionario consolare ha diritto ad una speciale protezione ed all'alta considerazione di tutti i funzionari dello Stato di residenza con i quali ha rapporti ufficiali. 3. Lo Stato di residenza può revocare l'exequatur od altra autorizzazione di un funzionario consolare la cui condotta ha dato luogo a seri motivi di lagnanza. I motivi di tale revoca devono essere comunicati, qualora lo richieda, allo Stato inviante per le vie diplomatiche.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-5

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