ConvenzioneParte II

Art. 3

In vigore dal 28 mag 1957
. 1. Lo Stato inviante può istituire e mantenere uffici consolari nei territori dello Stato di residenza in qualsiasi località ove esista un ufficio consolare di un terzo Stato, ed in qualsiasi altra località dove lo Stato di residenza, consente l'istituzione di un ufficio consolare. Spetta allo Stato inviante di stabilire se un suo ufficio consolare debba essere un consolato generale, un consolato, un vice consolato od una agenzia consolare. 2. Lo Stato inviante tiene informato lo Stato di residenza della circoscrizione di ciascuno dei propri uffici consolari e, sotto riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, può liberamente stabilirne i limiti. 3. Lo Stato di residenza ha il diritto di opporsi all'inclusione, in una circoscrizione consolare: a) di qualsiasi zona non compresa in una circoscrizione consolare, e non aperta ai rappresentanti commerciali ufficiali, di un terzo Stato; b) di un territorio di un terzo Stato. 4. Un funzionario consolare può, previa notifica allo Stato di residenza, svolgere funzioni consolari fuori della propria circoscrizione, salvo che lo Stato di residenza vi si opponga.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954. — Testo vigente | Portale Normativo