Convenzione›Parte II
Art. 3
In vigore dal 28 mag 1957
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1. Lo Stato inviante può istituire e mantenere uffici consolari
nei territori dello Stato di residenza in qualsiasi località ove esista un ufficio consolare di un terzo Stato, ed in qualsiasi altra località dove lo Stato di residenza, consente l'istituzione di un ufficio consolare. Spetta allo Stato inviante di stabilire se un suo ufficio consolare debba essere un consolato generale, un consolato, un vice consolato od una agenzia consolare.
2. Lo Stato inviante tiene informato lo Stato di residenza della
circoscrizione di ciascuno dei propri uffici consolari e, sotto riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, può liberamente stabilirne i limiti.
3. Lo Stato di residenza ha il diritto di opporsi all'inclusione, in una circoscrizione consolare:
a) di qualsiasi zona non compresa in una circoscrizione
consolare, e non aperta ai rappresentanti commerciali ufficiali, di un terzo Stato;
b) di un territorio di un terzo Stato.
4. Un funzionario consolare può, previa notifica allo Stato di
residenza, svolgere funzioni consolari fuori della propria circoscrizione, salvo che lo Stato di residenza vi si opponga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-3