Convenzione›Parte I
Art. 2
In vigore dal 28 mag 1957
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Agli effetti della presente Convenzione:
1. Il termine "Stato inviante" indica, a seconda dei casi, l'Alta Parte Contraente che nomina il funzionario consolare, o tutti i territori di detta Alta Parte ai quali la Convenzione si applica.
2. Il termine "Stato di residenza" indica, a secondi dei casi,
l'Alta Parte Contraente nei territori della quale il funzionario consolare esercita le funzioni inerenti al proprio ufficio, o tutti i
territori di detta
Parte ai quali la Convenzione si applica.
3. Il termine "territorio" indica qualsiasi parte dei territori
dello Stato di residenza nel quale è situata in tutto o in parte la circoscrizione di un funzionamento consolare e che è stato notificato come costituente un'unità territoriale ai fini dell'applicazione di tutti od alcuni degli articoli della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell' della Convenzione stessa.
4. Il termine "cittadini" indica:
a) per quanto concerne la Repubblica italiana, tutti i cittadini italiani e tutte le persone appartenenti ai territori di cui l'Italia si assume la responsabilità nelle relazioni internazionali, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create in conformità delle leggi di uno qualsiasi dei territori a cui la Convenzione si applica;
b) per quanto concerne Sua Maestà, tutti i cittadini del Regno Unito e delle Colonie, tutti i cittadini della Rhodesia del Sud e tutti i protetti britannici, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create conformemente alle leggi di uno qualsiasi dei territori ai quali la Convenzione si applica.
5. Il termine "nave" indica, agli effetti della Parte VII della
Convenzione:
a) per quanto concerne le navi della Repubblica italiana,
qualsiasi nave o natante (che non sia una nave da guerra) battente bandiera italiana;
b) per quanto concerne le navi di Sua Maestà, qualsiasi nave o natante registrato in un porto di uno qualsiasi dei territori di Sua Maestà ai quali la Convenzione si applica.
6. Il termine "funzionario consolare" indica qualsiasi persona alla
quale sia stato rilasciato un exequatur od un'altra autorizzazione (compresa una autorizzazione provvisoria) ad agire in tale veste dalle competenti Autorità del territorio, i funzionari consolari possono essere di carriera od onorari.
7. Il termine "impiegato consolare" indica qualsiasi persona, la
quale, pur non essendo un funzionario consolare, è impiegata nell'ufficio consolare per mansioni attinenti al servizio consolare, a condizione che il suo nome sia stato debitamente comunicato - conformemente all' della Convenzione - alle competenti autorità del territorio; il detto termine non comprende tuttavia gli autisti o le persone incaricate esclusivamente della manutenzione dei locali o di altri servizi domestici.
8. Il termine "ufficio consolare" indica, qualsiasi edificio o
parte di edificio occupato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni ufficiali di un funzionario consolare.
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