ConvenzioneParte IX

Art. 38

In vigore dal 28 mag 1957
. 1. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti dovrà, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, notificare per iscritto all'altra Parte tramite le vie diplomatiche quali parti dei suoi territori debbano essere considerate come unità territoriali per l'applicazione di uno o più articoli della Convenzione stessa, e, in quest'ultimo caso, per l'applicazione di quali articoli le dette unità territoriali debbono essere considerate tali. 2. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà, con ulteriori notifiche o con notifiche per iscritto, informare l'altra della sua decisione di modificare gli accordi previamente notificati ed ognuna di tali notifiche avrà effetto sei mesi dopo la data della sua recezione da parte dell'Alta Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-38

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