Art. 1
In vigore dal 28 mag 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma, fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954.
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