Art. 2

In vigore dal 28 mag 1957
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 marzo 1957 GRONCHI - TAMBRONI - ANDREOTTI SEGNI - MARTINO - MORO - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-rd-2

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