Convenzione›Parte IX
Art. 39
In vigore dal 28 mag 1957
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A datare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, devono considerarsi abrogate per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione si applica le disposizioni della Dichiarazione fra il Regno Unito e l'Italia relativa al recupero delle proprietà di marinai defunti di uno dei due Stati, firmata a Londra il 17 aprile 1877, nonché le disposizioni dello Scambio di Note del 31 marzo 1951 tra il Regno Unito e l'Italia per la reciproca estensione ai funzionari consolari dei rispettivi Paesi di alcune franchigie doganali.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-39