Convenzione›Parte IX
Art. 40
In vigore dal 28 mag 1957
.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Londra. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti Contraenti avrà dato all'altra avviso di denuncia.
In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la
presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1 giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per Sua Maestà
ASHLEY CLARKE
Per il Presidente della Repubblica italiana
PICCIONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Storico versioni
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