ConvenzioneParte IX

Art. 40

In vigore dal 28 mag 1957
. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti Contraenti avrà dato all'altra avviso di denuncia. In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1 giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per Sua Maestà ASHLEY CLARKE Per il Presidente della Repubblica italiana PICCIONI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-40

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