ConvenzioneParte II

Art. 4

In vigore dal 28 mag 1957
. 1. Lo Stato inviante può assegnare ad uno qualsiasi dei suoi uffici consolari funzionari consolari di qualsiasi grado e nel numero che ritiene necessario. Lo Stato inviante notifica per iscritto allo Stato di residenza la nomina di ogni funzionario consolare in un ufficio consolare. Nel caso i funzionari consolari onorari che siano cittadini dello Stato di residenza, quest'ultimo può chiedere che il proprio consenso alla nomina di tali funzionari venga preliminarmente ottenuto per le vie diplomatiche. 2. L'exequatur od altra autorizzazione viene concesso al più presto e gratuitamente dallo Stato di residenza su presentazione delle patenti del funzionario consolare o in base a qualsiasi altra notifica della nomina. Qualora sia necessario, viene accordata un'autorizzazione provvisoria, in attesa della concessione dell'exequatur o di altra autorizzazione. 3. L'exequatur od altra autorizzazione non può essere negato senza giusta causa. 4. Non può ritenersi che lo Stato di residenza abbia consentito a che il funzionario consolare eserciti le proprie funzioni, o gli abbia accordato i benefici previsti dalla Convenzione, fino a che detto Stato non gli abbia concesso l'exequatur: od altra autorizzazione.
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