Convenzione›Parte II
Art. 7
In vigore dal 28 mag 1957
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1. Un funzionario od impiegato consolare può essere incaricato
temporaneamente di svolgere le funzioni di un funzionario consolare deceduto o che è impossibilitato a svolgere la sua attività per ragioni di malattia, assenza o per altra causa. Su notifica al Governo del territorio, il funzionario facente funzione può esercitare la sua attività e godere dei privilegi previsti dalla presente Convenzione, in attesa del ritorno in ufficio di detto funzionario o della nomina di un nuovo funzionario consolare.
2. Se il facente funzione è un impiegato consolare, esso non può godere, a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali o di dazi doganali, di privilegi più ampi di quelli ai quali abbia già diritto in base alla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-7