ConvenzioneParte II

Art. 8

In vigore dal 28 mag 1957
. Lo Stato inviante può, con l'autorizzazione dello Stato di residenza, assegnare ad un ufficio consolare, sito nella città in cui si trova la sede del Governo centrale dello Stato di residenza, uno o più membri della propria rappresentanza diplomatica accreditata presso quest'ultimo Stato. Tali assegnazioni devono essere fatte conformemente alle disposizioni dell' della presente Convenzione. I funzionari di cui trattasi continuano a godere tutti i privilegi e le immunità ad essi spettanti nella loro qualità di diplomatici, mentre per quanto concerne l'esercizio delle funzioni consolari sono sottoposti alle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-8

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