ConvenzioneParte IV

Art. 16

In vigore dal 28 mag 1957
. 1. a) Nessuna imposta, tassa od altro tributo può essere applicato od esatto nel territorio dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, sui diritti percepiti dallo Stato inviante quale corrispettivo per prestazioni consolari, o sulle ricevute rilasciate per il pagamento di tali diritti. b) Lo Stato inviante od il funzionario od impiegato consolare è esente nel territorio da tutte le imposte, tasse od altri tributi, applicati od esatti dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni dal funzionario o impiegato consolare. Tale esenzione non si applicherà a quelle imposte, tasse o altri simili tributi ai quali fossero legalmente sottoposte terze persone nonostante che il gravame possa ricadere sullo Stato inviante o sul funzionario od impiegato consolare. 2. Nessuna tassa, imposta o tributo può essere applicato od esatto nel territorio dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, sugli emolumenti, stipendi, salari o indennità ufficiali, corrisposti al funzionario od impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni specificate nei sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo, per servizi consolari da lui prestati. 3. Il funzionario od impiegato consolare è, inoltre, salvo quanto stabilito nel paragrafo 4 del presente articolo, esente nel territorio da tutte le imposte, tasse ed altri tributi che siano o possano essere applicati od esatti dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, ad eccezione dei dazi od altri diritti dovuti all'importazione nel territorio, esenzione regolata esclusivamente dall', semprechè tale funzionario od impiegato: a) non sia cittadino dello Stato di residenza; e b) non abbia un'attività privata lucrativa nel territorio; e c) abbia un rapporto d'impiego permanente, o qualora non abbia tale rapporto permanente, non abbia avuto la propria residenza nel territorio al momento della sua assunzione presso il Consolato. 4. a) Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano solo alle imposte, tasse od altri tributi ai quali il funzionario od impiegato consolare sarebbe stato legalmente sottoposto, in assenza dell'esenzione prevista dal presente articolo, e non si applicano alle imposte, tasse od altri simili tributi ai quali fossero legalmente sottoposte terze persone, nonostante che il gravame possa ricadere sul funzionario od impiegato consolare. Qualora, tuttavia, il funzionario od impiegato consolare abbia un reddito prodotto da una fonte posta fuori del territorio, ma tale reddito sia a lui pagabile, o riscosso per suo conto, da un banchiere o da un altro agente nel territorio, il quale è tenuto a dedurre l'imposta sul reddito al momento del pagamento e sia tenuto al versamento dell'imposta in tal modo trattenuta, il funzionario od impiegato consolare ha diritto al rimborso dell'imposta trattenuta nel modo sopraindicato. b) Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano: i) ai tributi applicati o esatti sulla proprietà od il possesso di beni immobili siti nel territorio; ii) alle imposte sul reddito prodotto da altre fonti site nel territorio; iii) alle imposte, tasse o contributi applicati od esatti nel territorio per il trasferimento di proprietà per causa di morte, ciò tanto nel caso in cui il funzionario od impiegato consolare sia l'ereditando quanto nel caso in cui esso sia l'erede; iv) ai tributi sui contratti o sugli atti relativi (quali, ad esempio, i tributi sulla vendita o trasferimento di denaro o di beni) o tasse di bollo, imposte od esatte su di essi; v) alle imposte di consumo o altri tributi similari, fra i quali però non devono essere incluse le imposte o tasse applicate od esatte per la proprietà, l'uso di autoveicoli, navi, od aeromobili, o di impianti radiofonici o di televisione o di oggetti importati nel territorio in base alle disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-16

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