Convenzione›Parte V
Art. 19
In vigore dal 28 mag 1957
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1. Il funzionario consolare deve essere informato senza indugio
dalle competenti autorità del territorio quando un cittadino dello Stato inviante sia detenuto in prigione in attesa di giudizio o comunque detenuto in custodia nella sua circoscrizione.
2. Il funzionario consolare deve essere autorizzato a visitare
senza indugio, a conversare privatamente ed a provvedere alla difesa legale di qualsiasi cittadino dello Stato inviante che sia detenuto in attesa di giudizio o di interrogatorio o che abbia il diritto di appellarsi in base alle vigenti norme di procedura penale, entro il termine nel quale l'appello può essere proposto. Qualsiasi comunicazione di tale cittadino al funzionario consolare deve essere inoltrata senza indugio dalle autorità del territorio.
3. Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando un cittadino dello Stato inviante sia detenuto in espiazione di una sentenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione detto cittadino è detenuto ha, previa notifica alla autorità, competente, il diritto di visitarlo. Tale visita avrà luogo in conformità con i regolamenti in vigore nello stabilimento di pena in cui il cittadino sia detenuto, restando inteso, tuttavia, che detti regolamenti devono permettere una possibilità di accesso di visitare tale cittadino e di conversare col medesimo.
Storico versioni
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