ConvenzioneParte IV

Art. 15

In vigore dal 28 mag 1957
. Lo Stato inviante o le persone fisiche e giuridiche che agiscano per suo conto sono esenti da ogni imposta tassa o tributo di qualsiasi genere (statale, regionale, provinciale, comunale ed altro) relativi: a) alla proprietà od al possesso a qualsiasi titolo di terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, adibiti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell' della presente Convenzione, ad eccezione delle tasse od altri tributi esatti quale corrispettivo di servizi pubblici o a titolo di migliorie, nella misura in cui detti immobili se ne avvantaggino; b) ai contratti od agli atti relativi all'acquisto dei beni immobili per gli scopi suindicati; c) alla proprietà, al possesso od all'uso di beni mobili utilizzati per scopi consolari.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-15

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