Convenzione›Parte IV
Art. 15
15 / 40In vigore dal 28 mag 1957
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Lo Stato inviante o le persone fisiche e giuridiche che agiscano
per suo conto sono esenti da ogni imposta tassa o tributo di qualsiasi genere (statale, regionale, provinciale, comunale ed altro) relativi:
a) alla proprietà od al possesso a qualsiasi titolo di terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, adibiti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell' della presente Convenzione, ad eccezione delle tasse od altri tributi esatti quale corrispettivo di servizi pubblici o a titolo di migliorie, nella misura in cui detti immobili se ne avvantaggino;
b) ai contratti od agli atti relativi all'acquisto dei beni
immobili per gli scopi suindicati;
c) alla proprietà, al possesso od all'uso di beni mobili
utilizzati per scopi consolari.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-15