Convenzione›Parte V
Art. 20
In vigore dal 28 mag 1957
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Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione:
1) a) ricevere le dichiarazioni previste dalle leggi sulla
cittadinanza nello Stato inviante;
b) registrare per i servizi nazionali obbligatori i cittadini
dello Stato inviante che si sottopongano volontariamente a tali formalità, emanare comunicati e ricevere dichiarazioni da quei cittadini, in conformità con le leggi dello Stato inviante relative ai servizi nazionali obbligatori;
c) i) registrare la nascita od il decesso di un cittadino dello Stato inviante;
ii) trascrivere i matrimoni celebrati in base alle leggi del
territorio, purchè almeno una delle parti abbia la cittadinanza dello Stato inviante;
iii) celebrare matrimoni, purchè ambedue le parti abbiano la cittadinanza dello Stato inviante ed a condizione che tale celebrazione sia permessa dalle leggi del territorio;
restando, comunque, inteso che la registrazione di tale nascita o decesso di un cittadino o la trascrizione o celebrazione dei suddetti matrimoni non esenta in altro modo le persone interessate dall'osservanza delle disposizioni della legge del territorio relative alla notifica e registrazione di nascite, decessi o matrimoni presso le autorità del territorio;
d) ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figli naturali fatte dal cittadino dello Stato inviante, purchè tali dichiarazioni siano conformi alle leggi di questo Stato;
e) rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini
dello Stato inviante e concedere visti od altri documenti del genere alle persone che desiderino recarsi nello Stato inviante;
f) rilasciare certificati di origine e di interessi, relativi a merci, da usarsi nel territorio dello Stato inviante;
g) notificare atti giudiziari o raccogliere testimonianze per
conto delle autorità giudiziarie dello Stato inviante, nei modi previsti dagli accordi speciali che regolano la materia fra le Alte Parti Contraenti o comunque in modo non incompatibile con le leggi del territorio;
2) rogare atti notarili, redigere e ricevere dichiarazioni, e
legalizzare, autenticare o certificare firme o documenti, o tradurre documenti, in tutti i casi nei quali tali prestazioni siano richieste da una persona quale che ne sia la cittadinanza, per uso nello Stato inviante od in base alla legislazione in vigore di detto Stato. Se in base alle (disposizioni della detta legislazione sia richiesta la prestazione di un giuramento o di una dichiarazione, il giuramento può essere prestato e la dichiarazione può essere resa. Il funzionario consolare può altresì, svolgere le su elencate funzioni in relazione a documenti richiesti da un cittadino dello Stato inviante e per essere usati fuori di detto Stato; resta, tuttavia, inteso che tale disposizione non importa l'obbligo per le autorità dello Stato di residenza di riconoscere la validità di detti atti notarili o altri atti.
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