ConvenzioneParte V

Art. 22

In vigore dal 28 mag 1957
. Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione, curare e favorire gli interessi dello Stato inviante per quanto concerne: a) il commercio; b) le attività artistiche, scientifiche, professionali e culturali; c) l'emigrazione e l'immigrazione.
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