Convenzione›Parte V
Art. 22
In vigore dal 28 mag 1957
.
Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione, curare e favorire gli interessi dello Stato inviante per quanto concerne:
a) il commercio;
b) le attività artistiche, scientifiche, professionali e
culturali;
c) l'emigrazione e l'immigrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-22