Art. 37
ConvenzioneParte IX

Art. 37

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In vigore dal 28 mag 1957
. Qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Alte Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Convenzione sarà, a richiesta di una di esse, deferita alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un caso particolare le parti non convengano di sottoporre la controversia ad un altro tribunale o di risolverla mediante una diversa procedura.
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