Convenzione›Parte SECONDA
Art. 9
In vigore dal 16 apr 1957
Il cittadino svedese, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci l'Italia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei contributi da lui versati per tale assicurazione; ottenuto tale rimborso non si potranno più ottenere in seguito le prestazioni di detta assicurazione prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni da essa prescritte.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-9