Convenzione

Art. 12

In vigore dal 16 apr 1957
Nei casi previsti dall' le prestazioni di malattia o di tubercolosi sono concesse solo se la malattia o la tubercolosi si è manifestata posteriormente all'iscrizione o all'ammissione prevista nello stesso articolo.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-12

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