Convenzione
Art. 12
In vigore dal 16 apr 1957
Nei casi previsti dall' le prestazioni di malattia o di
tubercolosi sono concesse solo se la malattia o la tubercolosi si è manifestata posteriormente all'iscrizione o all'ammissione prevista nello stesso articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-12