Convenzione

Art. 15

In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1. Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado della incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese. Paragrafo 2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dall'assicurazione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'assicurazione di uno dei due Paesi, detta assicurazione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico. Paragrafo 3. Se un'impresa, avente sede in uno dei due Paesi, effettua nell'altro Paese lavori per i quali è prevista l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non può essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi più elevati, per il fatto che l'impresa non abbia la propria sede nel Paese in cui i lavori sono effettuati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-15

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