Convenzione
Art. 11
In vigore dal 16 apr 1957
Per beneficiare delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie o facoltative in Italia per i casi di malattia, tubercolosi e maternità, i cittadini svedesi o italiani che, dopo il trasferimento dalla Svezia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione in Svezia.
I cittadini svedesi o italiani che si siano trasferiti dalla Svezia
in Italia e che siano stati sottoposti alla assicurazione obbligatoria italiana contro la tubercolosi, anche se precedentemente al trasferimento, sono ammessi alla prosecuzione volontaria di detta assicurazione, tenuto conto dei periodi di assicurazione di malattia in Svezia.
Storico versioni
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