Convenzione›Parte SECONDA
Art. 7
In vigore dal 16 apr 1957
In caso di morte di un cittadino italiano, al coniuge superstite
domiciliato e civilmente registrato in Svezia è riconosciuto il diritto, alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a pensione alla vedova o a prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico, a condizione che:
a) il deceduto, dopo il 18° anno di età, sia stato domiciliato e
civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima della morte, purchè, all'epoca del decesso, il coniuge superstite
fosse domiciliato e civilmente registrato in Svezia, oppure
b) il coniuge superstite sia stato domiciliato e civilmente
registrato in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-7