Convenzione›Parte SECONDA
Art. 6
In vigore dal 16 apr 1957
I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione per invalidità o all'indennità per invalidità non permanente alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a condizione che siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno cinque anni e che, dopo il loro ultimo arrivo in Svezia, siano stati atti a normale lavoro per almeno un anno.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-6