ConvenzioneParte PRIMA

Art. 4

In vigore dal 16 apr 1957
Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio previsto dall'. Esse possono egualmente stabilire, di comune accordo, che le eccezioni previste nell' non si applichino in casi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-4

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