Convenzione›Parte SECONDA
Art. 8
In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1.
Il cittadino italiano, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto ad alcuna delle prestazioni previste dagli a 7, come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci la Svezia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei versamenti da lui effettuati all'Amministrazione per le pensioni del popolo, su presentazione di regolari ricevute dei versamenti effettuati.
I cittadini italiani che hanno ottenuto tale rimborso non potranno in seguito ottenere le prestazioni indicate negli a 7 prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni ivi richieste.
Paragrafo 2.
La suprema Autorità amministrativa italiana emanerà le
disposizioni necessarie per stabilire le condizioni ed i limiti in base ai quali i cittadini italiani, che hanno ottenuto il rimborso dei versamenti previsto nel paragrafo 3, possono utilizzare tali somme nell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, ai fini dell'acquisizione e del mantenimento del diritto a pensione, come pure della misura della pensione.
Storico versioni
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