Convenzione
Art. 13
In vigore dal 16 apr 1957
Per figli che siano cittadini italiani o per figli di padre o di
madre che sia cittadino italiano sono corrisposti in Svezia, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini svedesi:
a) gli assegni generali per i figli, a condizione che detti figli
siano domiciliati in Svezia ed allevati da persona domiciliata e civilmente registrata in Svezia;
b) gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di
altri, a condizione che detti figli siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia per almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni, oppure il padre o il padrigno o la madre abbia diritto alla pensione del popolo o alle prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico. Ai fini di quanto precede non si terrà conto delle assenze temporanee dalla Svezia in conformità all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-13