ConvenzioneParte TERZA

Art. 18

In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1. Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi si prestano reciprocamente i loro buoni uffici per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non dà luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorità o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa. Paragrafo 2. Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi possono corrispondere direttamente fra loro e con gli interessati. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, valersi del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Paese. Paragrafo 3. Le Autorità diplomatiche e consolari hanno la facoltà di intervenire direttamente presso le autorità e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali, e di rappresentarli senza speciale mandato.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-18

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