Convenzione›Parte TERZA
Art. 18
In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1.
Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi si prestano
reciprocamente i loro buoni uffici per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non dà luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorità o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa.
Paragrafo 2.
Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi possono
corrispondere direttamente fra loro e con gli interessati. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, valersi del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Paese.
Paragrafo 3.
Le Autorità diplomatiche e consolari hanno la facoltà di
intervenire direttamente presso le autorità e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali, e di rappresentarli senza speciale mandato.
Storico versioni
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