ConvenzioneParte TERZA

Art. 22

In vigore dal 16 apr 1957
Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'autorità o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a un'autorità o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, quest'autorità o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'autorità o all'ente competente del primo Paese.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-22

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