Convenzione›Parte TERZA
Art. 25
In vigore dal 16 apr 1957
Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le divergenze che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.
Nel caso in cui per tale via non si arrivi ad una soluzione, la
controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le Autorità amministrative supreme dei due Paesi.
L'organo arbitrale decide la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-25