Convenzione›Parte TERZA
Art. 29
In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1.
La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine.
Paragrafo 2.
In caso di denuncia, le disposizioni della. presente Convenzione
rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalità o della residenza all'estero degli interessati.
Paragrafo 3.
Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti
dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatto a Roma il 25 maggio 1955 in duplice esemplare nelle lingue
italiana e svedese, i cui testi fanno egualmente fede.
Per il Regno di Svezia
JOHAN BECK-FHIIS
Per la Repubblica italiana
DOMINEDÒ
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
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