ConvenzioneParte TERZA

Art. 29

In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1. La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine. Paragrafo 2. In caso di denuncia, le disposizioni della. presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalità o della residenza all'estero degli interessati. Paragrafo 3. Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari. In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli. Fatto a Roma il 25 maggio 1955 in duplice esemplare nelle lingue italiana e svedese, i cui testi fanno egualmente fede. Per il Regno di Svezia JOHAN BECK-FHIIS Per la Repubblica italiana DOMINEDÒ Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-29

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