ConvenzioneParte TERZA

Art. 26

In vigore dal 16 apr 1957
Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali Autorità amministrative supreme: 1) per l'Italia i Ministri competenti per le legislazioni enumerate nell', paragrafo, 1, numero 1) 2) per la Svezia, il Re o l'Autorità amministrativa da esso all'uopo designata.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-26

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