Convenzione›Parte TERZA
Art. 26
In vigore dal 16 apr 1957
Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali Autorità amministrative supreme:
1) per l'Italia i Ministri competenti per le legislazioni
enumerate nell', paragrafo, 1, numero 1)
2) per la Svezia, il Re o l'Autorità amministrativa da esso
all'uopo designata.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-26