Convenzione›Parte PRIMA
Art. 1
In vigore dal 16 apr 1957
Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale
Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maestà il Re di
Svezia, animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e svedesi, hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
l'on. FRANCESCO MARIA DOMINEDÒ Sottosegretario al Ministero degli affari esteri italiano,
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA
il barone JOHAN BECK-FRIIS, Inviato straordinario e Ministro
plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Svezia in Roma,
i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Paragrafo 1
La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti
1) in Italia:
a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti;
b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
c) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in
quanto concerne le prestazioni assicurative;
e) gli assegni familiari;
f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
g) assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;
h) i requisiti facoltativi delle assicurazioni per la
invalidità, e la vecchiaia e contro la tubercolosi;
i) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate
categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;
2) in Svezia:
a) le pensioni del popolo (pensioni di vecchiaia, invalidità e
superstiti);
b) le prestazioni alle vedove e ai vedovi con figli a carico;
c) l'assicurazione generale di malattia;
d) le prestazioni di maternità;
e) l'assistenza alla maternità;
f) gli assegni generali per i figli;
g) gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di
altri;
h) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
i) le prestazioni delle casse di disoccupazione riconosciute;
l) le misure assistenziali prese dallo Stato e quelle alle
quali lo Stato contribuisce in caso di disoccupazione.
Paragrafo 2.
La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti
legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1.
Tuttavia essa non si applica:
a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo
ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami
esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla, pubblicazione ufficiale di detti atti.
Storico versioni
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