Art. 1
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 1

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In vigore dal 16 apr 1957
Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maestà il Re di Svezia, animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e svedesi, hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'on. FRANCESCO MARIA DOMINEDÒ Sottosegretario al Ministero degli affari esteri italiano, SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA il barone JOHAN BECK-FRIIS, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Svezia in Roma, i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti 1) in Italia: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie; c) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative; e) gli assegni familiari; f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; g) assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione; h) i requisiti facoltativi delle assicurazioni per la invalidità, e la vecchiaia e contro la tubercolosi; i) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti; 2) in Svezia: a) le pensioni del popolo (pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti); b) le prestazioni alle vedove e ai vedovi con figli a carico; c) l'assicurazione generale di malattia; d) le prestazioni di maternità; e) l'assistenza alla maternità; f) gli assegni generali per i figli; g) gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di altri; h) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; i) le prestazioni delle casse di disoccupazione riconosciute; l) le misure assistenziali prese dallo Stato e quelle alle quali lo Stato contribuisce in caso di disoccupazione. Paragrafo 2. La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica: a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi; b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla, pubblicazione ufficiale di detti atti.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-1