Convenzione›Parte TERZA
Art. 21
In vigore dal 16 apr 1957
Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorità e agli enti competenti di tale Paese è esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle autorità e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
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