Convenzione›Parte TERZA
Art. 17
In vigore dal 16 apr 1957
Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.
Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, incaricati di collaborare fra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalità per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonché per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese contraente diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-17