ConvenzioneParte TERZA

Art. 20

In vigore dal 16 apr 1957
Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo