Convenzione

Art. 14

In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprese le maggiorazioni ed altri benefici supplementari, sono corrisposte senza limitazione ai cittadini dei due Paesi, senza tener conto di eventuali disposizioni che restringano i diritti degli stranieri. Paragrafo 2. I cittadini italiani e svedesi non sono assoggettati alle disposizioni della legislazione di uno dei due Paesi sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati sono domiciliati nell'altro Paese. Paragrafo 3. Le maggiorazioni ed altri benefici supplementari alle prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposte alle persone indicate nel paragrafo 2 anche durante il loro domicilio nell'altro Paese.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-14

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