Convenzione
Art. 14
In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1.
Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, comprese le maggiorazioni ed altri benefici supplementari, sono corrisposte senza limitazione ai cittadini dei due Paesi, senza tener conto di eventuali disposizioni che restringano i diritti degli stranieri.
Paragrafo 2.
I cittadini italiani e svedesi non sono assoggettati alle
disposizioni della legislazione di uno dei due Paesi sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati sono domiciliati nell'altro Paese.
Paragrafo 3.
Le maggiorazioni ed altri benefici supplementari alle prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposte alle persone indicate nel paragrafo 2 anche durante il loro domicilio nell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-14