Convenzione›Parte SECONDA
Art. 10
In vigore dal 16 apr 1957
Nell'applicazione degli a 7 non saranno presi in
considerazione i periodi di assenza temporanea dalla Svezia. Quali assenze temporanee si considerano quelle che non superino i quattro mesi, o, se superiori, che siano giustificate da circostanze speciali. A tale fine si tiene conto della durata del periodo di residenza in Svezia e del motivo dell'assenza.
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