Convenzione›Parte TERZA
Art. 27
In vigore dal 16 apr 1957
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Stoccolma.
Essa entra in vigore il primo giorno del secondo, mese successivo a
quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-27