Art. 27
ConvenzioneParte TERZA

Art. 27

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In vigore dal 16 apr 1957
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma. Essa entra in vigore il primo giorno del secondo, mese successivo a quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.
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