Convenzione›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 16 apr 1957
I cittadini italiani in Svezia e i cittadini svedesi in Italia sono
sottoposti alle legislazioni enumerate nell', applicabili rispettivamente in Svezia e in Italia, e ne beneficiano con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui risiedono, salvo quanto disposto nella presente Convenzione. Ciò vale anche per la concessione delle prestazioni all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-2