Art. 11

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

In vigore dal 13 mag 1955
Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' alle parole: "presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio" sono sostituite le parole: "presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio"; b) all'art. 2, al primo comma, sono soppresse le parole: "oltre al Sottosegretario, presidente" ed il n. 1) è sostituito dal seguente: "1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato". Al secondo comma è soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo: 1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali; 2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 6) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti; 7) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni; 8) un rappresentante delle società di mutua assicurazione; 9) un rappresentante degli industriali; 10) un rappresentante degli armatori; 11) un rappresentante degli agricoltori; 12) un rappresentante dei commercianti; 13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione; 14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale assicurazioni. "I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresì un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti"; c) all', al primo comma, sopprimere le parole: "o ne sia richiesto dal Ministro"; d) il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti: "La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria: 1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni; 2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio; 3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all'art. 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell' della legge 27 gennaio 1941, n. 286; 4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale; 5) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni; 6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private. "Il Ministero può chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esaine della Commissione".
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