Art. 5

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

In vigore dal 13 mag 1955
Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo: Art. 34-bis. - "Alle imprese di assicurazioni nazionali ed estere che debbono destinare i loro beni alla integrazione della deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, il Ministero dell'industria e del commercio potrà, su domanda, prorogare per non più di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni, secondo le norme che regolano la copertura delle riserve e cauzioni, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'Erario dello Stato una somma pari al 2 per cento della deficienza. "Trascorso il termine di cui agli articoli 36 e 37 senza che sia stato presentato lo stato patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'Erario dello Stato la somma di lire ventimila. "L'inadempienza è accertata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. "È fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente decreto".
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